Anche con l'entrata in vigore della nuova Riforma del Condominio, che ha
modificato l'art. 69 disp.att.c.c. nella parte in cui prevede che tale
norma si applica sia alle tabelle redatte utilizzando i criteri legali
che quelle predisposte convenzionalmente, la revisione delle stesse
tabelle può avvenire
con la maggioranza qualificata ex art. 1136, 2
comma c.c. quando siano il frutto dell'utilizzo di criteri legali che
esprimano solamente valutazioni tecniche. Nel caso in cui, invece,
l'assemblea decida di regolamentarli in modo negoziale ex art. 1123
c.c., laddove viene prevista espressamente la possibilità di diversa
pattuizione, sarà necessaria l'unanimità dei condomini poiché tale
adempimento inficia direttamente il diritto di proprietà di ciascun
condomino.
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2015/08/06/revisione-delle-tabelle-millesimali-non-occorre-l-unanimita